Le nuove varietà vegetali sono tutelabili: a) con brevetto ai sensi dell'art. 81 quater del Codice della proprietà industriale, il quale dispone che "Un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici secondo le modalità previste dall'articolo 170 bis, comma 6" oppure attraverso la privativa per nuova varietà vegetale prevista dall'art. 100 e seguenti del Codice della proprietà industriale . In particolare l'art. 102 fissa i requisiti necessari per la tutela. Si tratta di differenti forme di tutela che proteggono diversi tipi di innovazione: nel caso del brevetto si tutelano prodotti e/o processi industriali che risolvono dei problemi tecnici, mentre le privative tutelano nuove specie o generi di piante. Per approfondire https://iprhelpdesk.eu/news/plant-variety-protection
Nel caso io avessi un'idea (ancora non sviluppata dal punto di vista teorico) per ricombinazione genetica di 2 piante ( creante ibrido innovativo) posso depositare l'idea e quindi tutelarla?Devo inserire anche la sequenza di tutti i passaggi?
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: