Risposta
Se il regolamento prevede l’incompatibilità tra l’assegnazione di un assegno di ricerca e un rapporto di lavoro dipendente, l’essere socio di una società start up non si configura come un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., bensì come un contratto di società di cui all’art. 2247 c.c.





