Risposta
In base all’art. 64 del Codice della proprietà industriale sulle invenzioni dei dipendenti, se l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se invece non sia prevista e stabilita una retribuzione come compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, mentre all'inventore spetta, salvo sempre il diritto morale di essere riconosciuto autore, un equo premio nel caso in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Se invece non ricorrano le condizioni appena illustrate e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto.




