Risposta
Un’app è tutelabile allo stesso modo di tutti gli altri software secondo le regole fissate dal diritto d’autore nella Legge 633/1941. I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore” Il software potrebbe essere in astratto anche brevettabile se invece genera un effetto tecnico o risolve un problema tecnico. |




