Risposta

Buongiorno, a colnfigurazione esposta, in una prima analisi generale, non trova incongruenze con quella che è la normativa vigente. 

In seconda analisi però, entrando nel particolare della legislazione sulle startup e più precisamente dei requisiti, si suggerisce particolare attenzione al requisito che riguarda le pratiche straordinarie: la startup non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda. Infatti, sia la presenza di una personalità giuridica (la srl), sia soprattutto il legame con una società in liquidazione, potrebbero far sorgere una fattispecie che fa venire meno i requisiti,  tra quelle sopra esposte (fusione, scissione, cessione di ramo d’azienda), o una presunzione da parte di chi svolge i controlli nelle Camere di Commercio sulla non aderenza perfetta ai requisiti.

Risposta del Commercialista
Wed, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sat, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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