Risposta
Se per app s'intende un programma/software che esegue una funzione specifica, il software di per sè non è brevettabile secondo quanto stabilito dal Codice della Proprietà Industriale (CPI) e dalle leggi che internazionalmente regolano la materia. Un programma può però essere brevettato se l'insieme di un dispositivo (tablet/smartphone) e della procedura permette di risolvere un problema tecnico, quindi produce un effetto tecnico. D'altra parte, l'esperienza del tecnico, come sempre, può aiutare a delineare meglio l'invenzione e quindi è utile nella fase di redazione del testo che accompagna la domanda di brevetto. Si può valutare quindi di coinvolgerlo fin dal momento iniziale, a patto di definire con precisione il confine del suo ruolo e l'obbligo di segretezza, oltre alla titolarità del diritto patrimoniale allo sfruttamento dell'invenzione nel caso in cui questa venisse (o meno) brevettata. sempre il CPI prevede che il prestatore d'opera abbia tutt'al più il diritto ad essere menzionato come co-inventore e la tal cosa non detemina, di per sè, alcun diritto patrimoniale che ecceda la remunerazione pattutita per l'impegno professionale. Rivolgersi direttamente ad un'azienda è certamente un'opportunità. Occorre chiaramente discutere dell'idea in regime di confidenzialità, e quindi solo dopo che l'azienda, attraverso il proprio legale rappresentante è vincolata al segreto e a non sfruttare l'idea senza un accordo preciso con il proprio autore/la propria autrice.





