Risposta
La discriminante nella tutela del software è sempre la stessa: l'attuazione del programma deve essere accompagnata da un effetto tecnico. Diversamente si rientra nella esclusione delle brevettabilità del software di cui all'ert. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm).





