Risposta
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. In pratica non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili, quelle invenzioni che siano prive di qualsiasi attuazione concreta. Il Codice della Proprietà Industirale esclude espressamente dalla brevettazione tra l'altro anche le teorie scientifiche e i metodi matematici. La concessione di brevetti su scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici di per sé considerati comporterebbe un vero e proprio monopolio sulla diffusione della conoscenza, status che finirebbe per essere altamente pregiudizievole all’avanzamento tecnologico che proprio la privativa brevettuale vuole premiare. L'esclusione dalla brevettazione non si riferisce all’applicazione pratica di tali teorie. Infatti, è ben possibile che sia concesso un brevetto per l’applicazione pratica di una scoperta scientifica.




