Risposta
Il brevetto per invenzione si riferisce a un risultato o soluzione nuova ed originale per la risoluzione un problema tecnico. Ai sensi dell’art. 45 del CPI possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le soluzioni tecniche nuove che implicano attività inventiva e possono avere un’applicazione industriale. Un’invenzione deve essere NUOVA (art. 46), quindi prima del suo deposito non deve essere stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all’estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell’arte (o della tecnica). Se l'inventore, prima di depositare il brevetto, illustra l’invenzione in una pubblica conferenza o lo pubblica su una rivista, o ne rivela i contenuti ad un terzo non soggetto a vincoli di riservatezza, il brevetto successivamente depositato sarà nullo. Si suggerisce di effettuare accurate RICERCHE DI ANTERIORITÀ sugli aspetti connessi all’oggetto della tutela, fatta sia su banche dati bibliografiche, che brevettuali,dato che la novità viene valutata mediante il confronto della soluzione inventiva proposta a tutela con lo stato dell’arte sino a quel momento esistente. Non costituisce predivulgazione e non distrugge irrimediabilmente la novità la rivelazione dei contenuti dell’invenzione a terzi vincolati da accordi di riservatezza. L'invenzione deve essere anche orifinale, vale a dire deve essere il risultato di un momento creativo e non essere semplice applicazione di conoscenze note e dunque non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene. La legge prescrive anche che un’invenzione sia atta ad avere un’applicazioneindustriale, ovvero l’oggetto dell’invenzione deve essere fabbricato o utilizzato a livello industriale o artigianale (es. utensile, macchina, prodotto chimico, metodo o processo di lavorazione industriale). Detto questo non tutto ciò che è nuovo, originale ed ha applicazione industriale è brevettabile. Non sono infatti brevettabili in Italia: creazioni estetiche; teorie scientifiche, leggi fisiche, scoperte, formule e metodi matematici, presentazioni di informazioni, codici di scrittura, metodi relativi ad attività mentali (es. metodi di apprendimento, di progetto, etc.); programmi per elaboratori o regole di gioco; metodi commerciali e pubblicitari; metodi di chirurgia, diagnostici o terapeutici applicati al corpo umano o agli animali. Per una verifica sul'effettiva sussitenza dei requisiti necessari per la brevettazione si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore





