Risposta

Le prestazioni di lavoro occasionale trovano la loro fonte normativa nell’articolo 2222 e segg. del Codice Civile riferito al contratto d’opera. Tali prestazioni devono essere episodiche e casuali, completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento e/o inserimento con/nell ’organizzazione del committente.

Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti (quindi NON deve essere accertata l’abitualità dell’attività, ovvero il coordinamento e/o l’inserimento con/nell’ organizzazione del committente) è possibile lo svolgimento occasione dell’attività di procacciatore d’affari.

Si ricorda che l’art. 52 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 ha abrogato il contratto di collaborazione a progetto, compreso quello c.d. occasionale.

Risposta del Commercialista
Wed, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sat, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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