Risposta
Nel caso proposto in cui le perdite conseguite hanno ridotto il Capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, da convocare senza indugio, in alternativa all’immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come stabilito dall’Art. 2482-ter c.c.) può deliberare il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo.





