L'aspetto esteriore di un prodotto è tutelabile giuridicamente attraverso gli istituti del disegno o modello registrato; del design non registrato; del marchio di forma o tridimensionale; la tutela per concorrenza sleale per imitazione servile e può godere della protezione prevista dal diritto d'autore. I disegni e modelli registrati e il marchio sono diritti che si ottengono attraverso la verifica della sussistenza di determinati requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale e offrono diversi strumenti per la tutela giuridica del diritto. Nel vostro settore è cruciale mantenere la riservatezza in una molteplicità di situazioni diverse che coinvolgono sia i soggetti interni all'azienda, sia gli esterni, come i partner commerciali. Il nostro ordinamento tutela e protegge come veri e propri diritti di proprietà intellettuale (come marchi, modelli e design) anche le conoscenze e le informazioni dell'azienda, a patto però che si tratti di informazioni e conoscenze che siano “segrete”, abbiano “valore economico” in quanto segrete e siano sottoposte a misure "da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete" (art. 98 Codice della Proprietà Industriale). Si consiglia di manifestare chiaramente la volontà di sottoporre le informazioni ad un vincolo di segretezza (ad esempio consentendone l'accesso solo ad alcuni dipendenti). Le informazioni che hanno questi requisiti possono essere tutelate nei confronti delle eventuali appropriazioni, rivelazioni e utilizzazioni abusive da parte dei tezi (art. 99 Codice della Proprietà Industriale). Per questo si suggerisce anche di inserire nei contratti di lavoro e di collaborazione, oltre che nei rapporti con fornitori e altri partner apposite clausole sulla segretezza delle informazioni e dei documenti che le contengono.
buonasera, è possibile tutelare beni come gli accessori di moda ? ad esempio se io creassi un accessorio che non esiste può essere replicato da altri? ad esempio se io inventassi la "cravatta" chiunque potrebbe replicarla? grazie
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: