La brevettazione di un'idea inventiva è subordinata al riscontro della sussistenza dei requisiti di novità e di altezza inventiva definiti dagli artt. 45, 46 e 48 del Codice della Proprietà Industriale, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm. Si tenga conto che nell'80% dei casi le invenzioni non sono nè nuove nè inventive, in quanto già patrimonio della pubblica conoscenza. D'altra parte, lo studio delle anteriorità delle invenzioni consente di avere una maggiore consapevolezza della sussistenza dei requisiti e quindi della sensatezza di procedere al deposito di una domanda di brevetto, e quindi di bilanciare pro e contro dell'avvio della procedura in termini di potenziale bilanciamento tra le aspettative e le prospettive reali.