Risposta
Secondo l’art. 2578 del codice civile All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Il progetto deve quindi costituire una soluzione originale di problemi tecnici, questo significa che devono essere presenti elementi di novità da un punto di vista tecnico-formale. L'originalità della soluzione non deve essere assoluta, ma è sufficiente che si concretizzi in un progresso e miglioramento, anche modesto, della tecnica. Se il progetto o altro lavoro analogo, oltre che nuovo rispetto ad alcuni problemi tecnici, sia anche creativo, l’autore sarà tutelato dalla legge sul diritto d’autore (l. n. 633/41) come ideatore di un’opera dell’ingegno, avente il carattere della creatività e sarà titolare di tutte le facoltà morali e patrimoniali che la legge riconosce all’autore di tutte le opere frutto del lavoro intellettuale e creativo dell’uomo. Il progetto dovrà quindi essere redatto in modo da dimostrare la sua originalità: in quel momento nasce il diritto d’autore e successivamente depositato presso la SIAE.





