Nel nostro ordinamento le idee, i progetti e le iniziative allo stadio di un semplice progetto commerciale e non si concretizzino in una soluzione tecnica non sono tutelabili con il brevetto. Secondo il Codice della proprietà industriale italiano, infatti, il brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. In Italia, le idee ed i sistemi di vendita non sono proteggibili di per sé a meno che non si concretizzino in una soluzione tecnica o in un prodotto innovativo che abbia le caratteristiche della novità, innovatività e applicabilità industriale. L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che non possono essere brevettate « a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. Così anche la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (art. 52). Se si vuole si può depositare una descrizione dettagliata del progetto commerciale alla SIAE come opera inedita per affermare la paternità dell’idea. In questo caso la tutela è ben diversa da quella offerta dal brevetto, ma può comunque rappresentare un documento utile sia nel corso di eventuali trattative, sia come prova in giudizio per frenare l'eventuale imitazione (pedissequa). In aggiunta è possibile registrare come marchio il nome dell'iniziativa progettata.
Volevo sapere se era possibile brevettare un applicazione o un sito a scopo commerciale (sono stato da un ingegnere e mi ha risposto dicendomi che non è possibile) e se non è possibile come a proteggere la mia idea e far in modo che nessuno possa copiarla
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: