Risposta

Buongiorno, in caso di insuccesso, le startup innovative possono fallire, ma sono soggette ad una disciplina sociale.

Il nostro legislatore infatti le ha dichiarate infatti “non fallibili” con un duplice obiettivo: da un punto di vista strategico e culturale, le startup per loro natura hanno un tasso di fallimento nettamente più alto rispetto alle normali aziende, da un punto di vista operativo, si punta invece a ridurre i tempi di liquidazione della società e consentire l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi (procedure della stessa natura del fallimento ma con un’incidenza complessiva minore).

Concretamente le startup innovative sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, nel dettaglio, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente in caso di debiti, la startup innovativa, essendo configurata come una Società a Responsabilità Limitata, gode dell’autonomia patrimoniale perfetta: i soci rispondono dei debiti della società in maniera limitata alla loro quota societaria, non viene quindi aggredito il patrimonio personale dei soci.

Se l’amministratore è socio, vale la disciplina esposta sopra.

Se l’amministratore non è socio, non si pone il problema di cui sopra.

A prescindere però dalle due fattispecie, l’amministratore “rischia” in caso di azioni o omissioni che hanno prodotto un danno alla società, a terzi o agli altri soci.

In particolare, l’amministratore risponde direttamente e personalmente con il proprio patrimonio a seguito dell’ “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” laddove “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori”.

In conclusione, il legislatore italiano ha configurato la disciplina dell’amministratore nelle srl (e conseguentemente nelle startup innovative) in modo tale che per gli amministratori sia un effettivo disincentivo mettere in atto comportamenti di mala gestione societaria.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

Leggi tuttoabout Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?
Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

Leggi tuttoabout Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?