Per ottenere un brevetto è necessario che l’invenzione sia qualificabile come una soluzione innovativa a un problema tecnico che abbia i caratteri della novità, attività inventiva e industrialità. Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta e non è possibile comunque brevettare i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, così come i programmi per elaboratori (software) in quanto tali. Per quanto riguarda in particolare il requisito dell’attività inventiva “un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto” https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/requisiti-di-brevettabilita. Per valutare in concreto se sussistano i requisiti di brevettabilità si consiglia di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale iscritto al relativo albo https://www.ordine-brevetti.it/ |
Buongiorno, è possibile brevettare un oggetto elettronico la cui tecnica sia nota, ma ideato per automatizzare un processo?Inoltre è possibile brevettare la commistione di due tecnologie esistenti al fine di migliorare un processo?La ringrazio.
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- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: