Risposta

Buongiorno, la norma di riferimento è chiara nell’affermare che affinché l’agevolazione non decada l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Conseguentemente, se viene meno l’esistenza della startup stessa e anche la relativa perdita dei requisiti, la soglia dei tre anni non può essere raggiunta.

Infatti, l’articolo 6 del Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), sancisce che il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui viene effettuato l'investimento, si verificano uno o più delle seguenti condizioni: 

  1. la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  2. la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up;
  3. il recesso o l’esclusione degli investitori
  4. la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa.

Queste cause di decadenza si applicano sia alle agevolazioni fiscali “ordinarie” sia all’agevolazione fiscale “de minimis”.

Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:

  • le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
  • le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.
Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

Leggi tuttoabout Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?
Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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