Buongiorno, la norma di riferimento è chiara nell’affermare che affinché l’agevolazione non decada l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Conseguentemente, se viene meno l’esistenza della startup stessa e anche la relativa perdita dei requisiti, la soglia dei tre anni non può essere raggiunta.
Infatti, l’articolo 6 del Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), sancisce che il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui viene effettuato l'investimento, si verificano uno o più delle seguenti condizioni:
- la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up;
- il recesso o l’esclusione degli investitori
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa.
Queste cause di decadenza si applicano sia alle agevolazioni fiscali “ordinarie” sia all’agevolazione fiscale “de minimis”.
Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:
- le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
- le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.