Risposta
Secondo il Codice della Proprietà Industriale art. 45 comma 2) (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) le app, in quanto software, non sono di norma brevettabili se considerati di per sè. Sarebbe utile un confronto per verificare se si possa derogare nei sensi del comma 3). Normalmente lo si può fare quando il software produce un effetto tecnico.




