Risposta
Secondo il Codice della Proprietà Industriale art. 45 comma 2) (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) i servizi non sono di norma brevettabili se considerati di per sè. Sarebbe utile un confronto per verificare se si possa derogare nei sensi del comma 3) per la Sua idea di servizio. Il fatto che si tratti di publica utilità non rileva.




