Risposta
Se quanto descritto integra un effeto tecnico, ovvero un effetto che oggettivamente si riproponme ogni volta che si determina una determinata successione di eventi, allora se ne può parlare. Diversamente vale il comma 2 dell'Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf), unitamente al comma 3.




