Risposta
Agli articoli 64 e 65 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) s possono trovare le basi per rispondere a tale domanda che, ammettendo un rapporto di dipendenza, non consente al prestatore d'opera di brevettare a proprio nome e quindi di sfruttare a proprio vantaggio il risultato delle sue invenzioni, non importa di quale natura. di certo, però, dovrà essere corrisposto un equo premio per compensare il contributo inventivo a meno che non sia prevista un'indennità mensile per lo svolgimento di attività inventiva. A volte, la rivendicazione della macata corresponsione dell'indennità o dell'equo premio si fa a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro.Conviene ricordare che rientrano nel diritto di proprietà dell'azienda anche le domande di brevetto depositate entro un anno dalla data di uscita dall'azienda da un ex dipendente.




