Risposta
Se la lampada ha contenuti tecnici innovativi provvisti dei requisiti di novità e non ovvietà, oltrechè di industrialità secondo il Codice della Proprietà Industriale, artt. 45-48 allora è necessario far precedere lo sfruttamento commerrciale dell'idea, e anche la presentazione a terzi, dal deposito di una domanda di brevetto (per invenzione o per modello di utilità in base al grado presunto di non ovvietà). Diversamente si può procedere anche dopo la divulgazione (ed entro 1 anno, detto di "grazia", da questa) attraverso il deposito di una domanda di registrazione di un modello registrato, sempre secondo il Codice della Proprietà Industriale, artt. 31-42




