E' brevettabile ciò che è sinteticamente elencato nell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, consultabile al link http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf. Non risulta la brevettabilità di tale "fattispecie" e questo potrebbe non essere male, data la limitatezza territoriale, ma soprattutto temporale, della validità dei brevetti: per invenzione industriale dopo 20 anni sono liberamente attuabili con poche riserve, tra cui la copia identica.