Risposta
se la tinta è il frutto di un procedimento tecnologico e la composizione dei composti che la originano è oggettivamente riproducibile si può vautare se il procedimento per ottenerla è nuovo e non ovvio. In quel caso si potrà parlare di brevettabilità del motodo per produrla e del prodotto ottenuto con tale metodo. La semplice cromaticità della tinta non è di per sè privatizzabile.




