Risposta
I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Prima di depositare una domanda di brevetto è fortemente consigliato effettuare una ricerca di anteriorità per accertarsi che non esistano brevetti anteriori identici a quello per cui si vuole presentare una domanda. Il deposito di una domanda di brevetto (sia per invenzione sia per modello di utilità) richiede che sia depositata anche una relazione tecnica con cui si fornisca una descrizione dell’invenzione ed alla quale siano eventualmente allegati uno o più disegni. Va tenuto a mente che la domanda di brevetto non è un documento di carattere pubblicitario, ma di carattere tecnico dove non è tanto importante descrivere i vantaggi che l’invenzione persegue, quanto invece gli elementi tecnici che permettono di ottenere tali vantaggi, per potere avere un’invenzione insufficientemente descritta. Depositare una domanda di brevetto non è semplice, si consiglia quindi di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione per verificare se nel caso concreto esisono i presupposti per brevettare.




