Risposta
La registrazione alla SIAE non costituisce alcun diritto sul software depositato (a differenza di un brevetto). il software è infatti tutelato dal diritto di autore già dal momento della sua creazione senza bisogno di particolari formalità. La registrazione serve a precostituire una prova della paternità in caso di controversia giudiziale. Gli effetti della registrazione consistono dunque nella prova della paternità, titolo, data di pubblicazione.




