Risposta
Le idee in quanto tali non sono suscettibili di protezione. Se si tratta di una soluzione innovativa a un problema tecnico che abbia i caratteri della novità, attività inventiva e industrialità è possibile valutare la possibilità di brevettare, tenuto però conto del fatto che non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta e non è possibile comunque brevettare i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, così come i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore. Per tutelare la propria idea si consiglia di fare firmare impegni di riservatezza ai terzi (sviluppatori, possibili partner o investitori) in modo che le informazioni sull’idea/progetto non vengano divulgate e/o utilizzate dai terzi per scopi diversi da quello per cui sono state comunicate. Per un modello commentato di Accordo di riservatezza è possibile consultare quello predisposto da ART-ER con l’avvertenza di farsi assistere da un legale nella redazione dell’accordo specifico. https://www.aster.it/pubblicazioni/accordo-di-riservatezza-modello-commentato




