Risposta
Premesso che se per app s'intende un programma che esegue una funzione specifica o un numero minimo di funzioni determinate. Il software di per sè non è brevettabile secondo quanto stabilito dal Codice della Proprietà Industriale e dalle leggi nazionali corrispondenti. Può però essere brevettato se è la traduzione informatica di una procedura a cui è associato un effetto tecnico determinato. In sostanza nella domanda di brevetto, normalmente si descriverà l'insieme di un dispositivo e di una procedura che pone il dispositivo nella condizione di risolvere un problema tecnico.




