Risposta
Il codice della Proprietà Industriale disciplina la materia brevettabile all'art. 45 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm)
I prodotti sono naturalmente brevettabili, a patto che siano nuovi e non ovvi, oltre a presentare industrializzabilità, ma diverso è il caso dei servizi, per i quali occorre verificare se siano interpretabili come procedimenti.Anche in questo caso le verifiche di novità e non ovvietà sono consigliabili a monte dell'avvio della procedura di brevettazione. e questo sia per accertare che siano minime le probabilità di trovarsi con una domanda nulla sia le probabilità che altri possano ostacolare il libero sfruttamento commerciale dell'idea nei territori di nostro interesse.




