Risposta
Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) la tutela dei servizi risulta di per sè di difficile brevettabilità, come anche i software e le presentazioni delle informazioni, almeno se tali "capitoli" sono considerati in senso stretto e non come procedure. Occorre capire meglio di cosa si tratti e decidere. cosa fare. Unica prescrizione fondamentale, prima di essersi consultati con degli esperti evitare di parlarne con chiunque. Sempre per quanto espresso nell'art. 45 e negli articoli 46 e 48.




