Risposta
L'espressione del parere di brevettabilità richiede un'analisi approfondita della natura della soluzione sia del rapporto delle soluzioni dello stesso problema tecnico risolto eventualmente ce ne fossero di conoscibili. In particolare quando si tratta di un idea che si sostanzia in un software. Questo è giustificato dalla necessità di rapportarsi al Codice della Proprietà Industriale, artt. 45, 47 e 48 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) e quindi di rientrare nelle categorie delle invenzioni, delle invenzioni brevettabili, e quindi nuove e non ovvie. nel caso del software la cosa è particolarmente meritevole di attenzione per evitare di trovarsi di fornte ad espressioni negative della brevettabilità.




