Risposta
In base all’art. 82 del Codice della proprietà industriale possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità le soluzioni tecniche, configurazioni, disposizioni o combinazioni di parti che forniscono a macchine, strumenti o utensili particolare efficacia o comodità di impiego o di applicazione. Possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità soltanto prodotti (in quanto oggetti tangibili) e non anche i procedimenti, che possono essere tutelati solo con il brevetto per invenzione. La mancanza di novità è causa di nullità del brevetto per modello. Quindi è necessario fare attenzione alla eventuale divulgazione, in qualunque forma, in un momento anteriore al deposito della domanda di modello. La novità viene valutata dal punto di vista merceologico. L’oggetto di privativa deve essere originale nel senso che non deve essere ovvio e per l’esperto del settore deve sussistere una minima attività inventiva. Inoltre l’oggetto di tutela deve avere un impiego nell’industria (industrialità). Per valutare se nel suo caso sia possibile e sensato pensare di depositare una domanda per modello di utilità le consiglio di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore. In assenza o in attesa di brevetto, allo scopo di tutelare la propria idea è possibile far firmare ai terzi potenziali partner, fornitori o altro un accordo di riservatezza e non concorrenza. L'accordo dovrà specificare quali sono le informazioni riservate e contenere l'obbligo di chi le riceve a non divulgarle nè a servirsene per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo stesso. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.




