In base all’art. 82 del Codice della proprietà industriale possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità le soluzioni tecniche, configurazioni, disposizioni o combinazioni di parti che forniscono a macchine, strumenti o utensili particolare efficacia o comodità di impiego o di applicazione. Possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità soltanto prodotti (in quanto oggetti tangibili) e non anche i procedimenti, che possono essere tutelati solo con il brevetto per invenzione. La mancanza di novità è causa di nullità del brevetto per modello. Quindi è necessario fare attenzione alla eventuale divulgazione, in qualunque forma, in un momento anteriore al deposito della domanda di modello. La novità viene valutata dal punto di vista merceologico. L’oggetto di privativa deve essere originale nel senso che non deve essere ovvio e per l’esperto del settore deve sussistere una minima attività inventiva. Inoltre l’oggetto di tutela deve avere un impiego nell’industria (industrialità). Per valutare se nel suo caso sia possibile e sensato pensare di depositare una domanda per modello di utilità le consiglio di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore. In assenza o in attesa di brevetto, allo scopo di tutelare la propria idea è possibile far firmare ai terzi potenziali partner, fornitori o altro un accordo di riservatezza e non concorrenza. L'accordo dovrà specificare quali sono le informazioni riservate e contenere l'obbligo di chi le riceve a non divulgarle nè a servirsene per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo stesso. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.
Ho ideato un indumento per il settore metalmeccanico.rispetto a quelli in commercio presenta caratteristiche di miglioramenti nel confort e rendendolo versatile e utilizzabile anche in altri settori.E brevettabile come modello di utilità?
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: