Risposta
Nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria tutela sulle “idee” che non si concretizzano in una soluzione tecnica. I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. Nel caso le consigliamo di rivolgersi a un un professionista iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione per verificare se nel caso concreto esistono i presupposti per ottenere un nuovo brevetto per invenzione.




