Le prestazioni di lavoro occasionale trovano la loro fonte normativa nell’articolo 2222 e segg. del Codice Civile riferito al contratto d’opera. Tali prestazioni devono essere episodiche e casuali, completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento e/o inserimento con/nell ’organizzazione del committente.
Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti (quindi NON deve essere accertata l’abitualità dell’attività, ovvero il coordinamento e/o l’inserimento con/nell’ organizzazione del committente) è possibile lo svolgimento occasione dell’attività di procacciatore d’affari.
Si ricorda che l’art. 52 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 ha abrogato il contratto di collaborazione a progetto, compreso quello c.d. occasionale.