Ai sensi dell’art. 2389 c.c., la determinazione del compenso dell’amministratore unico deve essere stata stabilita all’atto della nomina, ovvero deve essere deliberata dall’assemblea dei soci.
Ai sensi dell’art.2479 bis c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
Qualora l’assemblea dei soci non riesca mai a raggiungere il c.d. quorum costitutivo (e men che meno quello deliberativo), perché il c.d. socio di maggioranza risulta sempre assente, ancorché non ci sia alcuna presunzione di onerosità per la carica di amministratore, (salvo alcune sentenze della Cassazione, esempio cnf. sentenza n. 24139/2018) si ritiene che l’amministratore possa ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di cercare di ottenere la liquidazione giudiziale.