La presenza fisica presso un luogo in cui viene esercitata un’attività deve sempre essere legittimata dal un titolo giuridico al fine di scongiurare delle presunzioni lavorative avanzate dagli Organi di controllo.
Se il socio rimane presso la sede al fine di eseguire delle prestazioni lavorative a favore della Società, ai fini del suo inquadramento lavorativo, delle due l’una:
-o riveste la carica di socio lavoratore in quanto egli è in grado di provare che non è sottoposto ad alcuna subordinazione e non soggiace ad alcuna gerarchia. In altri termini, non prende ordini da nessuno.
In tal caso, la Società dovrà provvedere all’iscrizione del medesimo socio lavoratore presso l’Inail per la copertura del rischio infortuni sul lavoro. Inoltre, qualora l’attività esercitata presso la Società sia prevalente su altre eventualmente effettuate, il socio medesimo dovrà provvedere all’iscrizione all’Inps presso la gestione commercianti e pagare i relativi contributi.
-oppure è considerato lavoratore subordinato, alle dipendenze della Società, qualora sia sottoposto alla subordinazione e soggiace ad una gerarchia. In altri termini, prende ordini dall’Amministratore.
Qualora la presenza del socio presso la sede sia saltuaria e giustificata unicamente al fine dei controlli di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. (diritto di consultazione dei documenti relativi alla società, ecc..), in sede di controllo da parte degli Organi preposti, non sarà avanzata alcuna presunzione in merito alla tipologia di lavoro.