Premesso che, come noto, nella la Società Start up vige il divieto di distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2468 c.c. è possibile prevedere nell’atto costitutivo, in luogo della presunzione che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, una diversa attribuzione di particolari diritti riguardanti (…) la distribuzione degli utili. Pertanto, dal momento in cui non ci sarà più l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese quale startup, sarà possibile “monetizzare” la distribuzione degli utili (ovviamente deliberata dall’assemblea dei soci ai sensi di legge e dello statuto) nella proporzione stabilita dall’atto costitutivo e svincolata dalla quota di partecipazione al capitale.
Appare utile altresì richiamare lo strumento del c.d. work for equity (art. 27 del D.L. 179/2012 conv. con mod. Legge 221/2012) Anche in questo caso, lo Statuto della società deve prevedere tale fattispecie. In pratica, può essere prevista la possibilità di remunerare i soggetti che apportano opere e servizi, resi in favore della startup, mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi. Tale assegnazione gode di un esenzione fiscale, poiché non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali strumenti.