Il presupposto su cui fonda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps alla gestione commercianti, è quello della prevalenza dell’attività esercitata.
In merito, l’art.1, comma 208 della Legge 23/12/1996 n. 662 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (…), sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. (…)”
Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 12.comma 11, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto una forma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, prevedendo che “l’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.
La circolare dell’Inps n. 78 del 14 maggio 2013, ha illustrato, in relazione a quanto sopra, il principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente.
Di fatto, l’Inps ritiene “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)
Per quanto riguarda, invece, la posizione di 2 soci, quali lavoratori dipendenti, occorre valutare il tipo di contratto in essere, ossia se trattasi di full time, ovvero di part-time, ed in quest’ultimo caso in quale percentuale.
Solo lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno rientra nei casi di non iscrivibilità nella Gestione previdenziale dei Commercianti
v. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6323, in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell’attività commerciale.
Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari che forniscano delucidazione nel merito. Occorre pertanto contattare la sede INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.
E’ possibile, pertanto, che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, (e conseguentemente il pagamento dei relativi contributi) il socio che risulti dipendente part-time indipendentemente dalla percentuale di questa.
Per ciò che concerne la tematica delle sanzioni, si rimanda alla legge 23/12/2000 n. 388. Per un maggior approfondimento vedi anche: