Ai sensi degli artt. 2479, 2479 bis e 2389 del c.c., la decisione di assegnare un compenso all’amministratore per la sua attività, spetta esclusivamente ai soci della Società e non all’amministratore. (Nulla rileva che, in questa fattispecie, le due posizioni siano rivestite dalla medesima persona: deve sempre essere rispettato il ruolo giuridico che ogni persona assume).
Dopodiché non esiste, legislativamente parlando, un limite ovvero una misura stabilita al quantum del compenso. Tuttavia, occorrerà rispettare i principi di cui all’art. 2423 bis c.c., in particolare il principio della prudenza. Inoltre, l’ordinanza n. 25572 depositata il 14/11/2013, della Corte di Cassazione, sezione tributaria, in materia di sindacabilità e deducibilità dei compensi dell’amministratore unico, ha statuito che si configura elusione fiscale nel caso di erogazione di un compenso troppo elevato all’amministratore unico, ed è riconosciuta all’agenzia delle entrate la facoltà di sindacare l’importo del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, qualora appaia sproporzionato, a nulla rilevando le deliberazioni sociali.