Buongiorno,
Sono previste agevolazioni fiscali (sotto forma di detrazioni e deduzioni) per i soggetti che investono (direttamente o indirettamente, siano essi società o privati) in: start up innovative; start-up a vocazione sociale; start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Le agevolazioni spettano e si computano su un ammontare complessivo degli investimenti non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa a cui si partecipa.
La detrazione IRPEF a partire dal 1° gennaio 2019 prevede l’aliquota del 40%; e un importo massimo di investimento agevolabile pari euro 1.000.000.
Mentre per gli investimenti fino al 31 dicembre 2016 è prevista un’ aliquota del 25% per le start up a vocazione sociale e ambito energetico; 19% per le altre start up; In questo caso l’importo massimo di investimento agevolabile è di euro 500.000.
Per quanto riguarda l’IRES sono previste deduzioni per gli investimenti dal 1° gennaio 2019 con l’aliquota del 40%; dell’importo investito sino ad un massimo di euro 1.800.000.
Inoltre c’è una ottima possibilità valutabile da caso a caso valida solo per il 2019: infatti solo per quest’anno d’imposta è deducibile il 50% nel caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti diversi da imprese start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
L’investimento può essere diretto o indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ma ci sono alcuni esclusioni come per esempio gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica e gli investimenti effettuati in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà
Con riferimento alla tempistica e la procedura, bisogna fare attenzione innanzitutto al termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile o deducibile che è pari a 3 anni e bisogna inoltre obbligatoriamente acquisire la certificazione sul possesso dei requisiti da parte del soggetto intermedio (OICR o altre società) entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato.
La procedura per il contribuente che vuole investire è la seguente:
- verifica la fattibilità dell’investimento;
- verifica che l’importo su cui chiede l’agevolazione rispetti il limite stabilito;
- riceve e conserva:
- - la certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di euro 15.000.000;
- - la copia del piano di investimento della start-up innovativa, recante informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- - la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività (solo per start-up a vocazione sociale, o per start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico);
- - (in caso di investimento indiretto) la certificazione da parte del soggetto intermedio del possesso dei requisiti;
- mantiene l’investimento detraibile per 3 anni;
- in caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice, determina l'importo agevolabile in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
- indica l’importo della detrazione o della deduzione nella dichiarazione dei redditi:
- in caso di soggetto IRPEF: riporta in avanti per tre periodi di imposta l’eccedenza di detrazione rispetto all’imposta lorda;
- in caso di soggetto IRES: riporta in avanti per tre periodi di imposta l’eccedenza di deduzione rispetto al reddito complessivo.
Per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, bisogna prestare attenzione, nei successivi 3 anni al non verificarsi delle seguenti situazioni:
- la cessione di partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione del capitale delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso e l’esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti costitutivi da parte della start up innovativa.