Il socio lavoratore, a tale titolo giuridico, non può percepire alcuna remunerazione per l’attività svolta. (Ai sensi dell’art. 2247 c.c., il socio sottoscrive il contratto di società, allo scopo di dividerne gli utili. Ma, come noto, tale divisione è vietata per le start-up)
Invece, per essere considerati lavoratori subordinati, ed essere quindi assunti in capo alla società, occorre che sia presente il vincolo della subordinazione che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro.
Alcune figure giuridiche che, di fatto (non di diritto), sono incompatibili se contestuali all’ulteriore posizione di lavoratore subordinato, sono:
- Amministratore Unico
- Socio di maggioranza, ovvero possessore di quote pari al 50%
(…)
In presenza delle condizioni economiche e giuridiche, l’assemblea dei soci potrebbe deliberare l’attribuzione di un compenso per l’attività di amministratore (questo può essere o meno un socio)
E’ utile ricordare che qualsiasi veste giuridica (socio lavoratore, lavoratore subordinato, amministratore) prevede (potenzialmente) degli obblighi previdenziali/assistenziali.