In linea generale il brevetto riguarda la tutela di una soluzione originale a un problema tecnico. Le idee non possono essere brevettate, per essere protette devono concretizzarsi in qualcosa di determinato. Detto queste è bene tenere presente che sono comunque esclusi dalla brevettazione ai sensi dell’art. 45 del Codice della proprietà intellettuale:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi)
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
- i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite computer
- le presentazioni di informazioni
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti
- le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali