Buongiorno, innanzitutto, ai sensi del Decreto 7 maggio 2019, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto 7 maggio 2019, ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale, i conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L’articolo 5 del Decreto 28 dicembre 2020, ha potenziato le agevolazioni per i soggetti Irpef che investono in start-up innovative, con il cosiddetto “regime de Minimis”: la detrazione Irpef spettante a seguito di investimento nel capitale sociale di una start-up innovativa per le persone fisiche viene incrementata al 50% (in luogo del 30% ordinario), nel limite di 100.000 €.
L’impresa beneficiaria ha l’onere di presentare un’istanza operativa contenente:
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L'investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale del “regime de minimis” in ciascun periodo d'imposta, non può eccedere l'importo di euro 100.000, invece ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 7 Maggio 2019 i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del decreto ad oggetto. Si consiglia di fare attenzione alle due tipologie di agevolazioni nascenti dai due decreti, cumulabili raramente.
Conseguentemente si può portare in detrazione come persona fisica il capitale versato, facendo attenzione al momento del versamento e alla comunicazione dello stesso, inoltre si potrà accedere al “regime de minimis”(al 50%) per gli investimenti e conferimenti successivi a quello iniziale (che invece rimane al 30%)