Buongiorno,
ai sensi dell’articolo 2482 del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463 (l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato), mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Inoltre il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Si ponga anche attenzione su due aspetti:
- ci sono dei limiti sotto i quali il capitale sociale non può scendere o per i quali avvengono conseguenze importanti per la società (ad esempio quando si verifica una perdita di un oltre un terzo del capitale sociale)
- la riduzione del capitale si configura come una operazione straordinaria per la quale sarà necessaria un’assemblea straordinaria con atto pubblico notarile.
In conclusione ha ragione il suo Dottore Commercialista.