Risposta
In Italia il software (“programma per elaboratore”) è considerato prima di tutto opera dell'ingegno a carattere creativo ed è soggetto alla normativa sul diritto d’autore. Anche se la tutela nasce con l’opera stessa ed è subito rivendicabile, è consigliabile depositare il software presso l’apposito Pubblico Registro per il Software, dove possono essere depositati i programmi per computer inediti ed essere registrati i software pubblicati dotati di carattere di originalità rispetto ai programmi preesistenti e di creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La registrazione certifica l’esistenza del software e della sua pubblicazione ed indica con certezza gli autori del software sino a prova contraria. https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-software. Il diritto d’autore non protegge l’idea ma soltanto la sua espressione. Quindi, ad essere protetti sono il codice sorgente ed il codice oggetto ma non la loro funzione. Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice. Il codice della proprietà industriale italiano (art. 45), così come la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52), escludono la brevettabilità del software “in quanto tale“ ma sono brevettabili Sono brevettabili le c.d. computer implemented inventions, quando “eseguite o caricate in un computer, sono capaci di apportare, un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale sono eseguite“




