In Italia il software (“programma per elaboratore”) è considerato prima di tutto opera dell'ingegno a carattere creativo ed è soggetto alla normativa sul diritto d’autore. Anche se la tutela nasce con l’opera stessa ed è subito rivendicabile, è consigliabile depositare il software presso l’apposito Pubblico Registro per il Software, dove possono essere depositati i programmi per computer inediti ed essere registrati i software pubblicati dotati di carattere di originalità rispetto ai programmi preesistenti e di creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La registrazione certifica l’esistenza del software e della sua pubblicazione ed indica con certezza gli autori del software sino a prova contraria. https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-software. Il diritto d’autore non protegge l’idea ma soltanto la sua espressione. Quindi, ad essere protetti sono il codice sorgente ed il codice oggetto ma non la loro funzione. Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice. Il codice della proprietà industriale italiano (art. 45), così come la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52), escludono la brevettabilità del software “in quanto tale“ ma sono brevettabili Sono brevettabili le c.d. computer implemented inventions, quando “eseguite o caricate in un computer, sono capaci di apportare, un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale sono eseguite“
Salve insieme ad alcuni colleghi, stiamo sviluppando un software per rendere comprensibile la voce di persone che si trovano all'interno di camere iperbariche o che utilizzano caschi da immersione pressurizzati con Heliox. Quest'idea è brevettabile?
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.