Buongiorno, se è stato scelto un modello di amministrazione congiunta, ai sensi dell’art. 2258 del Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Si può però prevedere all’interno dello Statuto (con relativa delibera assembleare), che per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza: questa è determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.
Infine attenzione al fatto che, nei casi previsti sopra, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (articolo 700 del Codice di Procedura Civile).